L’obbligo non finisce con il corso
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro assicura a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La formazione, però, non è un adempimento che si esaurisce: la norma prevede che sia periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. È da lì che nasce la parola «aggiornamento».
Da un punto di vista pratico questo significa che ogni attestato porta con sé una data futura. Ed è quella data, non l’attestato, la cosa da tenere d’occhio.
Chi stabilisce durate e periodicità
Le durate dei percorsi e le periodicità degli aggiornamenti non stanno nel decreto: sono fissate da accordi tra Stato, Regioni e Province autonome. Il riferimento storico è l’Accordo del 21 dicembre 2011, che ha disciplinato i percorsi per lavoratori, preposti, dirigenti e per i datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
A questo si è aggiunto l’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08: è il testo che ha ridisegnato durate e contenuti di diversi percorsi. Le Regioni possono inoltre emanare disposizioni attuative proprie.
Le durate e le periodicità qui sotto vengono dal testo dell’Accordo del 17 aprile 2025, che ha sostituito i precedenti accordi del 2011 e del 2012, e dai decreti su antincendio e primo soccorso. Sono i valori minimi: le Regioni possono aggiungere indicazioni proprie, e i percorsi svolti prima restano validi secondo le disposizioni transitorie dell’accordo.
| Percorso | Durata minima del corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori — formazione generale | 4 ore (credito formativo permanente) | — |
| Lavoratori — formazione specifica | 4, 8 o 12 ore secondo il rischio (basso, medio, alto); percorso completo 8, 12 o 16 ore | Ogni 5 anni, minimo 6 ore |
| Preposti | 12 ore, dopo la formazione dei lavoratori | Ogni 2 anni, minimo 6 ore |
| Dirigenti | 12 ore | Ogni 5 anni, minimo 6 ore |
| Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione | Corso propedeutico 16 ore, poi modulo comune 8 ore, più gli eventuali moduli integrativi di settore | Ogni 5 anni, minimo 8 ore |
| RSPP e ASPP | Modulo A 28 ore, Modulo B comune 48 ore, Modulo C 24 ore (solo per RSPP) | Ogni 5 anni: ASPP 20 ore, RSPP 40 ore |
| Addetti antincendio | 4, 8 o 16 ore secondo il livello di rischio | 2, 5 o 8 ore secondo il livello |
| Addetti al primo soccorso | 16 ore (gruppo A), 12 ore (gruppi B e C) | Ripetizione con cadenza triennale, almeno per la capacità di intervento pratico |
L’accordo prevede che l’assenza di aggiornamento, nei limiti di dieci anni, non faccia venir meno il credito formativo maturato: completare l’aggiornamento, anche in ritardo, rimette in regola. Nel frattempo, però, per i titoli abilitanti — RSPP, ASPP, coordinatori, operatori di attrezzature — la funzione non è esercitabile. È la differenza fra un documento che esiste e una persona che può fare quel lavoro.
Attenzione a due cose che la tabella non dice. La prima: le ore di aggiornamento del primo soccorso non sono fissate dal decreto a livello nazionale — la cadenza triennale sì, le ore no. La seconda: per gli addetti antincendio la periodicità «almeno quinquennale» non è un intervallo massimo, e in alcuni contesti possono valere prescrizioni locali o dei vigili del fuoco.
Percorsi separati, scadenze separate
Un errore frequente è trattare «la formazione sulla sicurezza» come una cosa sola. Non lo è: la formazione dei lavoratori, quella dei preposti, quella dei dirigenti, quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le abilitazioni all’uso delle attrezzature sono percorsi distinti, con contenuti, durate e cicli di aggiornamento diversi.
La conseguenza è che l’aggiornamento va calcolato per percorso: aver frequentato un corso non tiene aggiornato un altro. Una persona può essere in regola come lavoratore e non esserlo come preposto, e la bacheca delle scadenze deve poterlo dire senza confusione.
Dove sta la data
La data della prossima scadenza non è un calcolo che si possa fare a memoria: dipende dal percorso, dalla data di svolgimento del corso e dall’accordo applicabile. L’unico posto in cui la data è affidabile è l’attestato, o la registrazione che l’ente di formazione ha rilasciato.
Per questo, quando un’azienda inizia a tenere sotto controllo le scadenze, il primo lavoro non è caricare gli attestati futuri: è ricostruire lo storico. Chi ha già svolto un percorso prima di avere uno strumento che lo registrasse non è privo di formazione — è privo del dato. Recuperarlo è ciò che rende corretta la prima scadenza calcolata.
Come si tiene sotto controllo
- Nella cartella del lavoratore, l’attestato di ogni percorso con la sua data: è il punto di partenza del calcolo.
- Nello storico, anche gli attestati superati: servono a ricostruire il percorso, non solo a dire se oggi è valido.
- Nella bacheca delle scadenze, le formazioni in scadenza e quelle scadute, per persona e per percorso.
- Negli avvisi, il preavviso che lascia il tempo di organizzare il corso: una data che scade fra una settimana è già un problema.
Con questo in ordine, l’elenco di chi deve aggiornarsi diventa la lista con cui si chiede un preventivo a un ente di formazione — invece di essere il risultato di una ricerca fatta a mano nelle cartelle.
Riferimenti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e s.m.i.
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025: durata, contenuti minimi e aggiornamento dei percorsi formativi. Le ore riportate in tabella sono state lette sul testo dell’accordo (Parte II e Parte III) — scheda del Ministero del Lavoro.
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, per i percorsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo del 2025.
- D.M. 2 settembre 2021, Allegato III, per i corsi degli addetti antincendio (4, 8 e 16 ore) e i relativi aggiornamenti (2, 5 e 8 ore).
- D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3, comma 5, per la ripetizione triennale della formazione degli addetti al primo soccorso.
Domande frequenti
Ogni quanto va aggiornata la formazione sulla sicurezza?
Dipende dal percorso: i lavoratori ogni 5 anni con almeno 6 ore; i preposti ogni 2 anni con almeno 6 ore; i dirigenti ogni 5 anni con almeno 6 ore; il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione ogni 5 anni con almeno 8 ore; RSPP e ASPP ogni 5 anni rispettivamente con 40 e 20 ore. Per gli addetti antincendio e al primo soccorso valgono i decreti specifici.
Un attestato di formazione scade?
L’attestato documenta un percorso svolto e resta agli atti, ma la formazione va periodicamente ripetuta: è la validità dell’aggiornamento a scadere, non il valore storico del documento. Per questo lo storico non si cancella mai.
Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni del 2025?
L’Accordo del 17 aprile 2025 individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, ridisegnando diversi percorsi rispetto al quadro precedente. È il testo da leggere per sapere cosa vale oggi, insieme alle disposizioni della propria Regione.
La formazione fatta prima di usare Smart81 va persa?
No. Lo storico si ricostruisce: se un lavoratore ha svolto un percorso fuori dal sistema, si registra il percorso precedente con la sua data, e da lì si calcola l’aggiornamento. È anzi il primo lavoro da fare, perché senza quel dato la prima scadenza sarebbe sbagliata.
Smart81 organizza i corsi?
No: Smart81 non è un ente di formazione e non eroga corsi. Tiene le date e avvisa in tempo, così il corso si organizza prima che la scadenza arrivi.