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Guide · Attrezzature

Verifiche periodiche delle attrezzature: chi le fa e perché si dimenticano

Un’attrezzatura può essere in regola con la formazione di chi la usa e non esserlo affatto come macchina. Sono due adempimenti diversi, con due date diverse.

Di cosa si tratta

L’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 prevede che determinate attrezzature di lavoro siano sottoposte a verifiche periodiche, il cui elenco e le cui periodicità stanno nell’Allegato VII dello stesso decreto. Sono controlli tecnici sullo stato dell’attrezzatura, non sulla persona che la usa.

Le periodicità non sono uguali per tutte: dipendono dal tipo di attrezzatura e, in alcuni casi, dal settore in cui viene impiegata e dall’età della macchina. Per questo non le riportiamo qui in tabella: vanno lette sull’Allegato VII vigente, che è l’unico riferimento affidabile e viene aggiornato.

Verifica periodica non è revisione

La revisione è l’accertamento periodico previsto dal Codice della Strada per i veicoli. La verifica periodica riguarda le attrezzature di lavoro e segue il D.Lgs. 81/08. Un muletto può essere esente da revisione come veicolo e soggetto comunque a verifica periodica come attrezzatura: confonderle è uno dei modi più comuni per restare scoperti.

Chi le esegue

Le verifiche periodiche sono svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati abilitati, iscritti in un elenco tenuto dal Ministero del Lavoro. In linea generale la prima verifica fa capo all’INAIL e le successive all’ASL o all’ARPA competente per territorio; decorsi i termini previsti senza che l’intervento sia stato eseguito, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto abilitato privato.

Il punto pratico è questo: la verifica non arriva da sola. Nessuno telefono all’azienda per ricordare che la macchina ha maturato i suoi anni. La richiesta parte dall’azienda, e parte in tempo solo se qualcuno ha la data sotto gli occhi.

Perché la scadenza di una macchina sfugge più di quella di una persona

  • La data non sta in nessun documento che l’azienda riceve periodicamente: sta nel verbale della verifica precedente, archiviato chissà dove.
  • L’attrezzatura può essere noleggiata o in comodato: chi la usa non è sempre chi deve richiedere la verifica.
  • Cambia il parco macchine: si acquista, si dismette, si sposta un accessorio da un mezzo all’altro.
  • Le parti (cestelli, forche, attacchi rapidi) hanno una storia propria, separata dal mezzo su cui sono montate.
  • Nessuno se ne ricorda finché non arriva un controllo, un incidente o una gara che chiede i verbali.

Come si tiene sotto controllo

La verifica si registra come una voce dell’attrezzatura, con la data di esecuzione, il verbale allegato e la scadenza successiva: da lì il calcolo dello stato e il preavviso vengono da soli. In Smart81 le verifiche periodiche e i collaudi si registrano fra le scadenze del mezzo — comprese le parti come cestelli, forche e attacchi rapidi, che hanno date proprie — e la voce libera copre gli adempimenti che non rientrano nelle categorie tipiche, come il tachigrafo.

Il preavviso predefinito per collaudo e collaudo delle parti è di 60 giorni: un tempo che serve a chiedere l’intervento e a metterlo in calendario, non a rincorrerlo.

Riferimenti

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 11, e Allegato VII (verifiche periodiche) e s.m.i.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 73, comma 5 e Allegato VII per le attrezzature soggette ad abilitazione degli operatori.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche.

Domande frequenti

Ogni quanto va fatta la verifica periodica?

Dipende dal tipo di attrezzatura: le periodicità sono elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e in alcuni casi cambiano anche in base al settore di impiego e all’età della macchina. Per questo vanno lette sulla norma vigente e non a memoria.

Chi esegue la verifica periodica?

Soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco ministeriale. In linea generale la prima verifica fa capo all’INAIL e le successive all’ASL o all’ARPA competente; decorsi i termini senza intervento, il datore può rivolgersi a un soggetto abilitato privato.

Il muletto deve fare la revisione come un’auto?

Sono due adempimenti distinti: la revisione è prevista dal Codice della Strada per i veicoli, la verifica periodica dal D.Lgs. 81/08 per le attrezzature di lavoro. Un carrello elevatore può non essere soggetto alla prima ed essere comunque soggetto alla seconda.

Le verifiche delle parti del mezzo vanno registrate a parte?

Sì. Cestelli, forche e attacchi rapidi hanno verbali e date propri, diversi da quelli del mezzo su cui sono montati. Registrarli come voci separate è il modo per non farsi trovare senza il verbale dell’accessorio.

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